Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo VII
Art. 51
In vigore dal 19 mar 1985
1. I documenti T1 e T2 costituiscono la base per le rivelazioni statistiche dei movimenti di merci vincolate al regime di transito comunitario.
2. In caso di applicazione dei regimi di cui all', paragrafi 1 e 2, i documenti previsti per tali regimi costituiscono la base per le rilevazioni statistiche del transito.
3. Quando uno stesso movimento di merci dà luogo, successivamente, alla compilazione di un documento nazionale di transito e di un documento T1 o T2, soltanto quest'ultimo documento costituisce la base per le rilevazioni statistiche.
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