Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 19 mar 1985
ALLEGATO
REGOLAMENTO (CEE) N. 222/77 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1976 relativo al transito comunitario
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 38 del 9 febbraio 1977)
Modificato con:
Regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 123 del 19 maggio 1979)
Paragrafo 25 dell'Allegato I all'atto di adesione della Grecia
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 291 del 19 novembre 1979, pag. 63)
Regolamento (CEE) n. 381/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 383 del 31 dicembre 1981)
Regolamento (CEE) n. 3617/82 del Consiglio, del 17 dicembre 1982
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 382 del 31 dicembre 1982)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235;
vista la proposta della Commissione;
visto il parere del Parlamento europeo;
visto il parere del Comitato economico e sociale;
considerando che, dalla sua adozione, il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario, modificato da ultimo dall'atto
di adesione, è stato modificato a più riprese; che è opportuno, onde permettere agli utenti di consultare il testo del regolamento in vigore senza dover procedere a laboriose ricerche, sostituire il precitato regolamento con un nuovo regolamento codificato;
considerando che la Comunità è fondata sopra un'unione doganale; considerando che l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, parte seconda, del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali fra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che, se l' prevede che gli Stati membri procedano, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito, cui si è proceduto unitamente con gli Stati membri, ha però posto in luce la necessità di istituire con regolamento un regime comunitario in materia di transito, allo scopo di evitare la successione di procedure nazionali per il trasporto delle merci;
considerando che l'applicazione del regime del transito comunitario, sotto il quale le merci circolano da un luogo all'altro della Comunità, è idonea a facilitare il trasporto all'interno della Comunità ed in particolare a semplificare le formalità da assolvere all'atto dell'attraversamento delle frontiere intere;
considerando che, per quanto concerne le merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità, il regime del transito comunitario ne permette il trasporto dal luogo d'introduzione nella Comunità fino al luogo di destinazione o, nel caso di attraversamento della Comunità, fino all'ufficio di uscita, senza ripetizione delle formalità doganali all'atto del passaggio da uno Stato membro all'altro;
considerando che le facilitazioni che comporta l'utilizzazione del suddetto regime sono tali da incrementare la fluidità di movimento delle merci; che esse inducono gli utenti ad assolvere le formalità d'immissione in consumo in prossimità del luogo di consumo, anziché alla frontiera esterna; che è così resa possibile un'utilizzazione più razionale delle infrastrutture nei luoghi d'introduzione;
considerando che, per quanto concerne le merci scambiate tra gli Stati membri, l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative, delle tasse e misure di effetto equivalente non assicura la circolazione delle merci comunitarie all'interno della Comunità in condizioni equivalenti a quelle che presiedono alla circolazione all'interno di uno Stato membro;
considerando che, anche se attualmente le facilitazioni di cui beneficia il movimento delle merci comunitarie non differiscono molto da quelle applicabili al movimento delle altre merci, sarà possibile apportare ulteriori semplificazioni al regime del transito comunitario applicato alle merci comunitarie e realizzare così, via via che si procederà al ravvicinamento delle differenti regolamentazioni nazionali, la completa libertà di movimento di queste merci all'interno della Comunità;
considerando che, nell'interesse degli utenti e nell'intento di snellire il più possibile i compiti delle amministrazioni nazionali alle quali è demandato il controllo del movimento delle merci, è opportuno evitare l'applicazione concomitante di varie procedure amministrative; che, per tale motivo, occorre prevedere in particolare l'utilizzazione del regime del transito comunitario in tutti i casi in cui il controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci è necessario;
considerando che il regime del transito comunitario deve applicarsi, in linea di massima, a tutti i movimenti di merci all'interno della Comunità;
considerando che, allo scopo di snellire le formalità amministrative, il regime del transito comunitario deve poter servire di base alle rivelazioni statistiche dei movimenti di merci; che, per assicurare la completezza e il carattere qualitativo delle statistiche, occorre che la collaborazione amministrativa tra gli Stati membri sia garantita e che i documenti di transito comunitario contengano le informazioni necessarie;
considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare le modalità di applicazione entro termini appropriati; che in tale settore è necessario organizzare in seno ad un comitato una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione richiesti per istituire un regime di transito comunitario che abbia effetti diretti negli Stati membri; che, pertanto, risulta necessario basare il presente regolamento sull'articolo 235;
considerando che il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio; che, tenuto conto del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare dell'articolo 232, il presente regolamento si applica alle merci figuranti nell'elenco dell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il regime del transito comunitario si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3, tra due luoghi situati nella Comunità. Esso comprende una procedura di transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno.
2. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario esterno:
a) le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite dagli del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
b) le merci che, pur soddisfacendo alle condizioni stabilite dagli del trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono state oggetto di formalità doganali di esportazione ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi nel quadro della politica agricola comune;
c) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio che non sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato stesso.
3. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario interno, quando sono soggette a misure doganali, fiscali, economiche o statistiche o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi:
a) le merci che soddisfano alle condizioni stabilite dagli del trattato che istituisce la Comunità economica europea, qui di seguito denominate "merci comunitarie", ad eccezione di quelle previste dal paragrafo 2, lettera b);
b) le merci contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dall'acciaio, che sono in libera pratica nella Comunità conformemente al trattato stesso, denominate in appresso "merci comunitarie".
4. Sono considerate merci comunitarie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dall', paragrafo 2, dall', paragrafo 3, dall', lettera b), dall', dall', paragrafo 2, e dall', paragrafo 2, le merci che sono introdotte in conformità delle disposizioni vigenti nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna, a meno che, per tali merci, sia presentato un documento di transito comunitario esterno.
5. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea relative alla libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, a norma dell', paragrafo 2, lettera b), circolano conformemente alla procedura del transito comunitario esterno e che non sono state esportate a destinazione di Paesi terzi, a condizione che sia presentato un documento di transito comunitario interno redatto per giustificare il carattere comunitario di tali merci e rilasciato dopo l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione relative alle misure comunitarie che hanno richiesto l'esportazione di tali merci verso i Paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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