Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo IV
Art. 45
In vigore dal 19 mar 1985
1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci per via aerea quando queste non sono soggette a misure comunitarie che comportino il controllo della loro utilizzazione o destinazione.
2. Nel caso in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea, non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso aereo dei trasporti effettuati da imprese autorizzate ad effettuare negli Stati membri trasporti commerciali con voli regolari o con voli non regolari.
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