Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo III
Art. 41
In vigore dal 19 mar 1985
1. Le merci per le quali le formalità di esportazione sono assolte in un ufficio di frontiera dello Stato membro esportatore possono non essere vincolate, in tale ufficio, al regime del transito comunitario, quando esse non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione.
In tal caso, le indicazioni da apporre sulla dichiarazione T2 possono essere limitate a quelle richieste per l'esportazione dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro di partenza.
L'ufficio doganale di esportazione vista un esemplare del documento T2 e lo consegna all'esportatore o ad un suo rappresentante, unitamente, a richiesta di questi, agli altri esemplari non utilizzati. L'esemplare vistato deve esser consegnato all'ufficio di entrata nello Stato membro confinante. Un'operazione di transito comunitario interno può avere inizio in detto ufficio di entrata, che diventa in tal caso ufficio di partenza.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alle merci che varcano una frontiera interna ai sensi dell', lettera g), secondo comma.
Storico versioni
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