Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo I

Art. 11

In vigore dal 19 mar 1985
Ai fini del presente regolamento, s'intende: a) per "obbligato principale": la persona che chiede, eventualmente tramite un rappresentante abilitato, con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescritte formalità doganali, di effettuare un'operazione di transito comunitario e che, di conseguenza, si rende responsabile, nei confronti delle autorità competenti, della regolare esecuzione di tale operazione; b) per "mezzo di trasporto": segnatamente - qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio, - qualsiasi carrozza o vagone ferroviario, - qualsiasi battello o nave, - qualsiasi aeromobile, - qualsiasi container, ai sensi della convenzione doganale relativa ai container; c) per "ufficio di partenza": l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario; d) per "ufficio di passaggio": - l'ufficio doganale d'entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza, - nonché l'ufficio doganale d'uscita dalla Comunità, quando la spedizione lascia il territorio della Comunità durante l'operazione di transito comunitario attraverso una frontiera tra uno Stato membro ed un Paese terzo; e) per "ufficio di destinazione": l'ufficio doganale al quale devono essere ripresentate le merci per porre termine all'operazione di transito comunitario; f) per "ufficio di garanzia": l'ufficio doganale ove è costituita una garanzia globale; g) per "frontiera interna": la frontiera comune a due Stati membri. Si ritiene che varchino una frontiera interna le merci imbarcate in un porto marittimo di uno Stato membro e sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro, nella misura in cui la traversata in mare sia effettuata con un titolo di trasporto unico. Non si ritiene che varchino una frontiera interna le merci provenienti da Paesi terzi per via marittima e trasbordate in un porto marittimo di uno Stato membro per essere sbarcate in un porto marittimo di un altro Stato membro.
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