Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 19 mar 1985
In mancanza di un accordo tra la Comunità e un Paese terzo tendente a rendere applicabile il regime del transito comunitario all'attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra due luoghi situati nella Comunità:
a) il regime del transito comunitario si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato soltanto a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; l'effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo;
b) le disposizioni dell', paragrafi 1 e 3, si applicano ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, anche se hanno inizio e devono avere termine all'interno della Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-8