Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo I

Art. 2

In vigore dal 19 mar 1985
1. In deroga all', il regime del transito comunitario non si applica alla circolazione delle merci effettuata nell'ambito di un regime d'importazione temporanea. 2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano nell'ambito di un regime internazionale d'importazione temporanea soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci stesse. Tuttavia, tali merci possono, alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista dall', essere considerate merci comunitarie, senza presentazione del predetto documento.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-2

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