Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo I
Art. 9
In vigore dal 19 mar 1985
Quando, nei casi previsti dal presente regolamento, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci, l'interessato può, per qualsiasi ragione valida, ottenere tale documento a posteriori dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-9