Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 19 mar 1985
L'obbligato principale è tenuto a:
a) ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione adottate dalle autorità competenti;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio è toccato durante il trasporto.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-13