Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo II

Art. 18

In vigore dal 19 mar 1985
1. L'identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento. 2. Il suggellamento è effettuato: a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato abilitato in applicazione di altre disposizioni doganali o riconosciuto idoneo da parte dell'ufficio di partenza; b) per collo, negli altri casi. 3. Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento per volume i mezzi di trasporto che: a) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace, b) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazioni o introduzioni di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli, c) non presentano spazi idonei all'occultamento delle merci, e d) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite doganali. 4. L'ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T1 o nei documenti complementari permette la loro identificazione.
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