Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo II

Art. 22

In vigore dal 19 mar 1985
1. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio. Il modello dell'avviso di passaggio è determinato secondo la procedura prevista all'. 2. Gli uffici di passaggio non procedono alla verifica delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarità che possa dare adito ad abusi. 3. Quando il trasporto, in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 2, si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T1, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-22

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