Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 19 mar 1985
Gli esemplari del documento T1 sono esibiti, in ogni Stato membro, ad ogni richiesta del servizio doganale, il quale può controllare l'integrità dei suggelli. Non si procede alla visita delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarità che possa dare adito ad abusi.
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