Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 19 mar 1985
1. L'ufficio di partenza registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione e adotta le misure di identificazione ritenute necessarie.
2. Dopo aver annotato il documento T1 in conformità, l'ufficio di partenza conserva l'esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-17