Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 17
16 / 61In vigore dal 19 mar 1985
1. L'ufficio di partenza registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione e adotta le misure di identificazione ritenute necessarie.
2. Dopo aver annotato il documento T1 in conformità, l'ufficio di partenza conserva l'esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-17