Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 19 mar 1985
1. Ogni Stato membro può, alle condizioni da esso stabilite, prevedere l'utilizzazione del documento T1 per l'applicazione dei regimi nazionali.
2. Le indicazioni complementari apposte a tal fine sul documento T1 da una persona diversa dall'obbligato principale impegnano soltanto la responsabilità di tale persona, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-14