Art. 14
Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo II

Art. 14

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In vigore dal 19 mar 1985
1. Ogni Stato membro può, alle condizioni da esso stabilite, prevedere l'utilizzazione del documento T1 per l'applicazione dei regimi nazionali. 2. Le indicazioni complementari apposte a tal fine sul documento T1 da una persona diversa dall'obbligato principale impegnano soltanto la responsabilità di tale persona, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
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