Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 25
In vigore dal 19 mar 1985
1. In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volontà del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di costatazione, nello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto, al servizio doganale, se questo si trova in prossimità, o, in mancanza, a qualsiasi altra autorità abilitata. L'autorità che interviene appone, se possibile, nuovi suggelli.
2. In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, si applicano le disposizioni dell'.
Se non vi è un servizio doganale in prossimità può intervenire, alle condizioni di cui all', paragrafo 1, qualsiasi altra autorità abilitata.
3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore può agire di propria iniziativa. Egli ne fa menzione sul documento T1. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
4. Quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il trasportatore non è in grado di rispettare il termine di cui all', egli deve darne comunicazione prontamente all'autorità competente prevista dal paragrafo 1. Tale autorità annota il documento T1 in conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-25