Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo II

Art. 27

In vigore dal 19 mar 1985
1. Al fine di garantire la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario, l'obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento. 2. La garanzia può essere prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario, o isolatamente per una sola operazione di transito comunitario. 3. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, la garanzia consiste in un impegno mediante il quale una persona, fisica o giuridica, stabilita nello Stato membro nel quale la garanzia è prestata e da esso accettata si costituisce garante in solido.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo