Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo II

Art. 31

In vigore dal 19 mar 1985
1. L'ufficio di garanzia può revocare l'autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all'atto del suo rilascio non sussistono più. 2. Ogni Stato membro notifica agli Stati membri interessati le revoche di autorizzazione preventive.
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