Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 31
In vigore dal 19 mar 1985
1. L'ufficio di garanzia può revocare l'autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all'atto del suo rilascio non sussistono più.
2. Ogni Stato membro notifica agli Stati membri interessati le revoche di autorizzazione preventive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-31