Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 35
In vigore dal 19 mar 1985
Il garante è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti degli Stati membri il cui territorio è stato toccato in occasione del transito comunitario, quando il documento T1 è appurato dall'ufficio di partenza.
Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T1, qualora non sia stato avvisato dalle autorità doganali competenti dello Stato membro di partenza del non appuramento del documento T1.
Allorchè, entro il termine stabilito dal secondo comma, il garante è stato avvisato dalle autorità doganali competenti del non appuramento del documento T1, gli deve essere notificato anche che egli è tenuto o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui è garante per l'operazione di transito comunitario in questione.
Tale notifica deve pervenire al garante nel termine di tre anni dall'allibramento della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica nel termine suddetto, il garante è del pari liberato dei propri obblighi.
Storico versioni
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