Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 34
In vigore dal 19 mar 1985
Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato principale è dispensato dalle autorità competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci:
a) che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati,
b) di cui è riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-34