Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 29
In vigore dal 19 mar 1985
1. La costituzione della garanzia prevista dall', paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme, a seconda dei casi, al modello I o II di cui in allegato.
2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purchè gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-29