Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 19 mar 1985
1. La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all' è tenuta a designare, in ciascuno degli Stati membri il cui territorio sarà attraversato durante il transito comunitario, una terza persona fisica o giuridica che si costituisca del pari garante dell'obbligato principale.
Quest'ultimo garante deve essere stabilito nello Stato membro interessato e deve impegnarsi in solido con l'obbligato principale a pagare i dazi e gli altri diritti e tributi ivi esigibili.
2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata ad una decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in seguito ad un esame delle condizioni alle quali gli Stati membri hanno potuto, in applicazione dell', esercitare il loro diritto di ricupero.
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