Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo II

Art. 23

In vigore dal 19 mar 1985
Quando un carico o uno scarico è effettuato in un ufficio intermedio, gli esemplari del documento T1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a detto ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo