Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 19 mar 1985
Quando un carico o uno scarico è effettuato in un ufficio intermedio, gli esemplari del documento T1 consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a detto ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-23