Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo II

Art. 24

In vigore dal 19 mar 1985
1. Le merci indicate in un documento T1 possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza dei servizi doganali dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione. In tal caso il servizio doganale annota il documento T1 in conformità. 2. Il servizio doganale può, alle condizioni da esso stabilite, autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza. In tal caso, il trasportatore annota in conformità il documento T1 e informa, per ottenere il visto, il successivo ufficio doganale nel quale le merci devono essere presentate.
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