Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo II

Art. 30

In vigore dal 19 mar 1985
1. La garanzia globale è costituita presso l'ufficio di garanzia. 2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione di transito comunitario, qualunque sia l'ufficio di partenza. 3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva è rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri, un certificato relativo alla garanzia in uno o più esemplari. Il modello del certificato relativo alla garanzia è determinato secondo la procedura prevista all'. 4. In ogni dichiarazione T1 è fatto riferimento a detto certificato.
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