Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitario›Titolo II
Art. 30
In vigore dal 19 mar 1985
1. La garanzia globale è costituita presso l'ufficio di garanzia.
2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione di transito comunitario, qualunque sia l'ufficio di partenza.
3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva è rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri, un certificato relativo alla garanzia in uno o più esemplari. Il modello del certificato relativo alla garanzia è determinato secondo la procedura prevista all'.
4. In ogni dichiarazione T1 è fatto riferimento a detto certificato.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-30