Art. 29
Regolamento CEE n. 222/77 del Consiglio 13 dicembre 1976 transito comunitarioTitolo II

Art. 29

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In vigore dal 19 mar 1985
1. La costituzione della garanzia prevista dall', paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme, a seconda dei casi, al modello I o II di cui in allegato. 2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purchè gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77#art-rcn-29