Appendice BTitolo IV

Art. 44

Indennità in caso di dolo o colpa grave

In vigore dal 31 gen 1985
Indennità in caso di dolo o colpa grave Allorchè la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa oppure la non esecuzione o l'esecuzione irregolare di prestazioni accessorie della ferrovia previste dalle Regole uniformi siano state causate da dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve indennizzare completamente l'avente diritto per il danno provato. In caso di colpa grave, l'indennità è tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti dagli .
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-44

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