Appendice BTitolo IV

Art. 47

Interessi sulle indennità

In vigore dal 31 gen 1985
Interessi sulle indennità par. 1. L'avente diritto può richiedere gli interessi sull'indennità, calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, decorrenti dal giorno del reclamo previsto nell' o, se non sia stato presentato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione. par. 2. Gli interessi sono dovuti solamente se l'indennità superi le 4 unità di conto per lettera di vettura. par. 3. Se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-47

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