Appendice B›Titolo IV
Art. 42
Indennità in caso di avaria
In vigore dal 31 gen 1985
Indennità in caso di avaria
par. 1. In caso di avaria della merce, la ferrovia deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, una indennità equivalente al deprezzamento della merce. L'ammontare è calcolato applicando al valore della merce determinato conformemente all' la percentuale di deprezzamento constatata nel luogo di destinazione.
par. 2. L'indennità non può superare:
a) se la totalità della spedizione è deprezzata a causa di avaria, l'importo che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
b) se soltanto una parte della spedizione è deprezzata a causa di avaria, l'importo che sarebbe dovuto in caso di perdita della parte deprezzata.
par. 3. La ferrovia deve restituire, inoltre, nella proporzione determinata al par. 1, le spese previste all', par. 3.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-42