Appendice BTitolo IV

Art. 43

Indennità in caso di superamento del termine di resa

In vigore dal 31 gen 1985
Indennità in caso di superamento del termine di resa par. 1. Se un danno, ivi compresa una avaria, deriva dal superamento del termine di resa, la ferrovia deve liquidare un'indennità che non può superare il triplo delle tasse di porto. par. 2. In caso di perdita totale della merce, l'indennità prevista nel par. 1 non può cumularsi con quella di cui all'. par. 3. In caso di perdita parziale della merce, l'indennità prevista al par. 1 non può superare il triplo delle tasse di porto relative alla parte non perduta della spedizione. par. 4. In caso di avaria della merce non derivante dal superamento del termine di resa, l'indennità prevista nel par. 1 si cumula, se del caso, con quella di cui all'. par. 5. In nessun caso, il cumulo della indennità prevista nel par. 1 con quelle degli può dar luogo alla liquidazione di una indennità superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita della merce. par. 6. La ferrovia può prevedere, nelle tariffe internazionali o nelle convenzioni speciali, modalità di indennizzo diverse da quelle previste nel par. 1 allorchè, conformemente all', par. 1, il termine di resa è stabilito in base ai piani di trasporto. In tal caso, se i termini di resa previsti dall', par. 2, sono superati, l'avente diritto può richiedere o l'indennità prevista al par. 1 di cui sopra o quella fissata dalla tariffa internazionale o dalla convenzione speciale applicata.
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