Appendice BTitolo IV

Art. 38

Presunzione in caso di rispedizione

In vigore dal 31 gen 1985
Presunzione in caso di rispedizione par. 1. Allorchè una spedizione effettuata conformemente alle Regole uniformi è stata oggetto di una rispedizione soggetta a dette Regole ed una perdita parziale o un'avaria è constatata dopo tale rispedizione, si presume che essa si sia prodotta durante la esecuzione dell'ultimo contratto di trasporto, se la spedizione sia rimasta sotto custodia della ferrovia e sia stata rispedita così com'è giunta alla stazione di rispedizione. par. 2. Tale presunzione sussiste ugualmente quando il contratto di trasporto anteriore alla rispedizione non sia soggetto alle Regole uniformi, quando queste ultime potevano essere applicate in caso di spedizione diretta tra la prima stazione mittente e l'ultima stazione di destinazione.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-38

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