Appendice B›Titolo IV
Art. 39
Presunzione di perdita della merce
In vigore dal 31 gen 1985
Presunzione di perdita della merce
par. 1. Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto può considerare la merce come perduta quando questa non sia stata riconsegnata al destinatario o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa.
par. 2. L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennità per la merce perduta, può domandare per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce è ritrovata entro l'anno che segue il pagamento dell'indennità. La ferrovia dà atto per iscritto di tale domanda.
par. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto può esigere che la merce gli sia riconsegnata in una delle stazioni del percorso. In tale caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto dalla stazione di partenza fino a quella in cui deve aver luogo la riconsegna e restituire l'indennità riscossa, deduzione fatta delle spese che fossero state comprese in detta indennità. Tuttavia, egli conserva ogni diritto relativo all'indennità per il superamento dei termini di resa previsti negli .
par. 4. In mancanza sia della domanda prevista nel par. 2, sia di istruzioni date nel termine di trenta giorni previsto nel par. 3, oppure se la merce è ritrovata dopo più di un anno dal pagamento dell'indennità, la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale dipende.
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