Appendice BTitolo IV

Art. 36

Limiti della responsabilità

In vigore dal 31 gen 1985
Limiti della responsabilità par. 1. La ferrovia è responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dell'avaria della merce sopravvenute a decorrere dal momento dell'accettazione al trasporto sino alla riconsegna, nonché del danno risultante per il superamento dei termini di resa. par. 2. La ferrovia è esonerata da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il superamento dei termini di resa sono stati causati da colpa dell'avente diritto, da un ordine di questi non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio della merce (deterioramento interno, calo, eccetera) o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. par. 3. La ferrovia è esonerata da tale responsabilità quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti a una o più delle cause sotto indicate: a) trasporto effettuato in carro scoperto in base alle disposizioni applicabili o alle convenzioni intervenute tra mittente e ferrovia ed indicate nella lettera di vettura; b) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette per la loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente; c) operazioni di carico effettuate dal mittente o di scarico effettuate dal destinatario in base alle disposizioni applicabili o alle convenzioni intervenute tra mittente e ferrovia e indicate nella lettera di vettura, o alle convenzioni intervenute tra destinatario e ferrovia; d) carico difettoso quando tale carico sia stato effettuato dal mittente in virtù delle disposizioni applicabili o di convenzioni intervenute tra questi e la ferrovia e indicate nella lettera di vettura; e) adempimento da parte del mittente, del destinatario o di un mandatario di uno di essi, delle formalità prescritte dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative; f) natura di certe merci, soggette per cause inerenti a tale natura, sia alla perdita totale o parziale, sia all'avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, dispersione; g) designazione irregolare, inesatta od incompleta di oggetti esclusi dal trasporto o ammessi a determinate condizioni, o inosservanza da parte del mittente delle misure precauzionali prescritte per gli oggetti ammessi a determinate condizioni; h) trasporto di animali vivi; i) trasporto che, in virtù delle disposizioni applicabili o delle convenzioni intervenute tra il mittente e la ferrovia e indicate nella lettera di vettura, debba essere effettuato sotto scorta, se la perdita o l'avaria sia la conseguenza di un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.
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