Appendice BTitolo IV

Art. 40

Indennità in caso di perdita

In vigore dal 31 gen 1985
Indennità in caso di perdita par. 1. In caso di perdita totale o parziale della merce, la ferrovia deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, una indennità calcolata in base al corso della borsa, in mancanza sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza dell'uno e dell'altro, sulla base del valore usuale delle merci della stessa natura e qualità, nel giorno e nel luogo in cui la merce è stata accettata al trasporto. par. 2. L'indennità non può superare le 17 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda, ad eccezione della riserva prevista all'. par. 3. La ferrovia deve restituire inoltre le tasse di porto, i diritti di dogana e le altre somme spese per il trasporto della merce perduta. par. 4. Se il calcolo dell'indennità implica la conversione di somme espresse in unità monetarie straniere, tale conversione è compiuta in base al cambio del giorno e del luogo del pagamento dell'indennità.
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