Appendice A
Art. 45
Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti
In vigore dal 31 gen 1985
Responsabilità della ferrovia per i suoi agenti
La ferrovia risponde dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto.
Tuttavia, se, a richiesta del viaggiatore, tali agenti e altre persone compiono delle prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto del viaggiatore al quale rendono queste prestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-45