Appendice A

Art. 44

Responsabilità in caso di incidenti nucleari

In vigore dal 31 gen 1985
Responsabilità in caso di incidenti nucleari La ferrovia è esonerata dalla responsabilità che le incombe in virtù delle Regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in applicazione delle leggi e regolamenti in vigore in uno Stato regolanti la responsabilità in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che è a lui sostituita sia responsabile di questo danno.
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