Appendice A›Titolo IV
Art. 49
Reclami
In vigore dal 31 gen 1985
Reclami
par. 1. I reclami relativi alla responsabilità della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori devono essere indirizzati in forma scritta a una delle seguenti ferrovie:
a) la ferrovia responsabile; se secondo l', par. 4, due ferrovie sono responsabili, a una di esse;
b) la ferrovia di partenza;
c) la ferrovia di destinazione;
d) la ferrovia del domicilio o della residenza abituale del viaggiatore, a condizione che la sede sociale di tale ferrovia sia situata sul territorio di uno Stato membro.
par. 2. Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati in forma scritta alla ferrovia indicata nell', par. 2 e 3.
All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia può esigere la restituzione dei biglietti o degli scontrini dei bagagli.
par. 3. Il diritto di presentare il reclamo appartiene a colui che ha il diritto di azione contro la ferrovia in base all'.
par. 4. I biglietti, gli scontrini dei bagagli e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.
Storico versioni
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