ConvenzioneTitolo VI

Art. 26

Funzioni del Governo depositario

In vigore dal 31 gen 1985
Funzioni del Governo depositario Il Governo depositario avvisa gli Stati invitati all'ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV, gli altri Stati che hanno aderito alla Convenzione, nonché l'Ufficio centrale: a) delle sottoscrizioni della Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e delle notificazioni di denunzia; b) della data in cui la Convenzione entra in vigore in applicazione dell'; c) del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dei protocolli indicati nell'.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-26

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