Art. 26 · Funzioni del Governo depositario
ConvenzioneTitolo VI

Art. 26

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Funzioni del Governo depositario

In vigore dal 31 gen 1985
Funzioni del Governo depositario Il Governo depositario avvisa gli Stati invitati all'ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV, gli altri Stati che hanno aderito alla Convenzione, nonché l'Ufficio centrale: a) delle sottoscrizioni della Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e delle notificazioni di denunzia; b) della data in cui la Convenzione entra in vigore in applicazione dell'; c) del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dei protocolli indicati nell'.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-26