Convenzione›Titolo VI
Art. 26
26 / 165Funzioni del Governo depositario
In vigore dal 31 gen 1985
Funzioni del Governo depositario
Il Governo depositario avvisa gli Stati invitati all'ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzioni CIM e CIV, gli altri Stati che hanno aderito alla Convenzione, nonché l'Ufficio centrale:
a) delle sottoscrizioni della Convenzione, del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e delle notificazioni di denunzia;
b) della data in cui la Convenzione entra in vigore in applicazione dell';
c) del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dei protocolli indicati nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-26