Protocollo›Titolo VI
Art. 3
In vigore dal 31 gen 1985
I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei privilegi ed immunità di cui appresso sul territorio di ogni Stato membro:
a) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; non è tuttavia concesso il godimento di detta immunità in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato;
b) immunità di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante;
c) immunità di sequestro dei loro bagagli personali, salvo il caso di reato flagrante;
d) inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
e) esenzione per loro stessi e per i loro congiunti di tutte le misure limitative dell'ingresso e di tutte le formalità di registrazione degli stranieri;
f) stesse facilitazioni, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o di cambio accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-p-3