ProtocolloTitolo VI

Art. 6

In vigore dal 31 gen 1985
par. 1. I privilegi e immunità previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone ai quali essi sono accordati. Le autorità competenti tolgono ogni immunità in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere tolte senza recare pregiudizio alla realizzazione dell'obiettivo per il quale siano state accordate. par. 2. Le autorità competenti di cui al par. 1 sono: - gli Stati membri, per i loro rappresentanti; - il Comitato amministrativo per il direttore generale; - il direttore generale per gli altri funzionari nonché per gli esperti dei quali l'Organizzazione si avvale.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-p-6

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