Convenzione›Titolo II
Art. 6
Assemblea generale
In vigore dal 31 gen 1985
Assemblea generale
par. 1. L'Assemblea generale si compone dei rappresentanti degli Stati membri.
par. 2. L'Assemblea generale:
a) stabilisce il proprio regolamento interno;
b) determina la composizione del Comitato amministrativo in conformità dell', par. 1;
c) emana direttive riguardanti l'attività del Comitato amministrativo e dell'Ufficio centrale;
d) fissa, per periodi quinquennali, l'ammontare massimo delle spese annuali dell'Organizzazione o emana direttive riguardanti la limitazione di tali spese;
e) decide, in conformità dell', par. 2, sulle proposte intese a modificare la Convenzione;
f) decide sulle richieste di adesione che le vengono sottoposte in base all', par. 2;
g) decide sulle altre questioni iscritte all'ordine del giorno conformemente al par. 3.
par. 3. L'Ufficio centrale convoca l'Assemblea generale una volta ogni cinque anni o su richiesta di un terzo degli Stati membri, nonché nei casi previsti agli , par. 2 e 23, par. 2 e invia agli Stati membri il progetto di ordine del giorno, almeno tre mesi prima dell'apertura della sessione.
par. 4. Nell'Assemblea generale, il quorum è raggiunto allorchè vi è rappresentata la maggioranza degli Stati membri.
Uno Stato membro può farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non può rappresentare più di due altri Stati.
par. 5. Le decisioni dell'Assemblea generale sono adottate a maggioranza degli Stati membri rappresentati al momento della votazione.
Tuttavia, per l'applicazione del par. 2 d) e del par. 2 e), in quest'ultimo caso quando si tratta di proposte di modifica della Convenzione propriamente detta e del Protocollo, la maggioranza richiesta è quella dei due terzi.
par. 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita anche Stati non membri a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale.
D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni della Assemblea generale, organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno.
par. 7. Prima delle sessioni dell'Assemblea generale e secondo le direttive del Comitato amministrativo, viene convocata la Commissione di revisione per procedere all'esame preliminare delle proposte contemplate all', par. 2.
Storico versioni
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