Convenzione›Titolo I
Art. 3
Regole uniformi CIV e CIM
In vigore dal 31 gen 1985
Regole uniformi CIV e CIM
par. 1. I trasporti in traffico internazionale diretto sono sottoposti:
- alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)", che costituiscono l'Appendice A alla Convenzione;
- alle "Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM)", che costituiscono l'Appendice B alla Convenzione.
par. 2. Le linee previste nell', su cui si effettuano tali trasporti, sono iscritte in due liste: lista delle linee CIV e lista delle linee CIM.
par. 3. Le imprese da cui dipendono le linee previste nell', par. 2, iscritte in tali liste, hanno gli stessi diritti e obblighi che derivano alle ferrovie dalle Regole uniformi CIV e CIM, salvo le deroghe rese necessarie dalle condizioni di esercizio proprie di ciascun modo di trasporto e pubblicate con le stesse forme delle tariffe.
Tuttavia, le regole concernenti la responsabilità non possono formare oggetto di deroga.
par. 4. Le Regole uniformi CIV e CIM, compresi i relativi Allegati, sono parte integrante della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-3