Protocollo›Titolo VI
Art. 8
In vigore dal 31 gen 1985
Nessuno Stato membro ha l'obbligo di accordare privilegi e immunità menzionati nel presente Protocollo:
- all', ad eccezione della lettera d);
- all', ad eccezione delle lettere a), b) e d);
- all', ad eccezione delle lettere a) e b) ai propri cittadini o alle persone che hanno in esso la loro residenza permanente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-p-8