Appendice A›Titolo I
Art. 3
Riserva relativa alla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori
In vigore dal 31 gen 1985
Riserva relativa alla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori
par. 1. Ogni Stato può, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, riservarsi il diritto di non applicare, ai viaggiatori vittime di incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilità della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, allorchè questi siano suoi cittadini o persone aventi in detto Stato la loro residenza abituale.
par. 2. Ogni Stato che abbia fatto la suddetta riserva può rinunciarvi in ogni momento informando il Governo depositario. La rinuncia alla riserva produce i suoi effetti un mese dopo la data della comunicazione che il Governo svizzero dà agli Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-3