Appendice A›Titolo I
Art. 8
Diritto nazionale
In vigore dal 31 gen 1985
Diritto nazionale
par. 1. Per quanto non previsto nelle Regole uniformi, nelle disposizioni complementari e nelle tariffe internazionali, si applica il diritto nazionale.
par. 2. Per diritto nazionale si intende quello dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i suoi diritti, comprese le regole relative ai conflitti di legge.
par. 3. Per l'applicazione delle disposizioni relative alla responsabilità della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il diritto nazionale è quello dello Stato sul cui territorio si è verificato l'incidente sofferto dal viaggiatore, comprese le regole relative ai conflitti di legge.
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