Convenzione›Titolo VI
Art. 27
Riserve alla Convenzione
In vigore dal 31 gen 1985
Riserve alla Convenzione
Non sono ammesse riserve alla Convenzione eccetto quelle espressamente previste in quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-27