ConvenzioneTitolo VI

Art. 25

Denunzia della Convenzione

In vigore dal 31 gen 1985
Denunzia della Convenzione Ogni Stato membro che desideri denunziare la Convenzione ne dà avviso al Governo depositario. La denunzia produce effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-25

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