Convenzione›Titolo VI
Art. 25
25 / 165Denunzia della Convenzione
In vigore dal 31 gen 1985
Denunzia della Convenzione
Ogni Stato membro che desideri denunziare la Convenzione ne dà avviso al Governo depositario. La denunzia produce effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-25